Ricostruzione carriera personale scuola, scatto anzianità 2013, è perduto per sempre?

La legge n. 122/2010 aveva previsto che gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 non dovessero essere considerati validi ai fini della progressione economica.

Successivamente:

  • Il decreto n. 3 del 14 Gennaio 2011 ha riabilitato l’anno 2010 ai fini della progressione economica;
  • l’accordo tra O.O.S.S. e ARAN del 13 marzo 2013 ha previsto, grazie all’economie accertate, il recupero dell’anno 2011;
  • il D.P.R. n. 22/2013 ha prorogato il blocco della progressione economia anche per l’anno 2013.
  • l’accordo del 07/08/2014 ha permesso di recuperare l’anzianità maturata, ai fini economici, nell’anno 2012.

 In definitiva, non è attualmente riconosciuto, ai fini della progressione economica, solo l’anno 2013.

Che cosa significa in concreto il ”congelamento” dell’anno 2013? Significa che nel momento in cui il docente presenta l’istanza per la ricostruzione carriera, inoltrata dal personale confermato in ruolo a seguito del superamento dell’anno di prova, dal conteggio e dal riconoscimento dei servizi validi prestati – a tempo determinato e in altro ruolo – prima dell’immissione nel medesimo di attuale appartenenza, viene escluso l’anno 2013.

Ad esempio, un docente immesso in ruolo il 01-09-2012, effettua l’istanza Ricostruzione carriera per vedersi riconosciuto un anno di servizio precedente alla data di cui sopra. Quindi ricapitolando ha effettuato in servizio:

  • l’anno “zero”: 2012/2013 [immesso in ruolo, anno di prova]
  • primo anno: 2013/2014
  • secondo: 2014/15
  • terzo: 2015/16
  • quarto: 2016/17
  • quinto: 2017/18
  • sesto: 2018/19
  • settimo: 2019/2020
  • ottavo anno: 2020/2021
  • nono anno: 2021-22
  • decimo anno: 2022-23 – in corso
  • un anno di preruolo svolto precedentemente al 2012

In totale quindi si trova all’inizio dell’undicesimo anno di ruolo; contando tutti gli anni di servizio compreso l’anno di preruolo si arriva a 12 anni. Poiché la legge stabilisce che il primo scatto di anzianità avviene al compimento del nono anno, se fossero stati conteggiati tutti gli anni compreso il 2013, il docente avrebbe avuto il primo scatto stipendiale a giugno del 2020.  Invece lo consegue nel giugno dell’anno 2021, perché il 2012-13 non conta (anno zero). Questa penalizzazione ovviamente va a gravare sullo stipendio, perché tutti gli insegnanti passano alla successiva fascia stipendiale con un anno di ritardo, e incide anche sulla pensione.

Scatto anzianità 2013: verrà restituito prima o poi? Purtroppo, ad oggi, non vi è alcuna novità in merito alla possibile ed auspicabile restituzione dello scatto di anzianità congelato corrispondente all’anno 2013.

L’unica possibilità prevista è quella di ricorrere in via giudiziale per tentare di veder riconosciuto il proprio diritto. La Gilda degli Insegnanti ha già portato avanti un ricorso fino alla Cassazione, ma con esito sfavorevole.  I margini per una vittoria in caso di nuovo ricorso sono pertanto scarsi.

I docenti ed i Sindacati continuano a chiedere che venga posto al centro del tavolo la questione del recupero dello scatto di anzianità 2013 e una destinazione più ampia delle risorse contrattuali nei cedolini del personale insegnante, visto il notevole gap con gli altri paesi europei e altresì con il resto della pubblica amministrazione nel nostro paese.