Percorsi specializzazione sostegno INDIRE/UNIVERSITÀ: sintesi
Mancano ormai solo alcuni passaggi in capo ad INDIRE e alle Università per poter avviare i percorsi abilitanti per i docenti di sostegno, di cui al decreto 75 e al decreto 77, entrambi approvati lo scorso 24 aprile. Una volta che l’Istituto avrà diramato la propria offerta formativa e solo dopo che le università avranno attivato i corsi rispondendo agli avvisi del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sarà possibile emanare i bandi di partecipazione ai percorsi abilitanti.
Di seguito una sintesi di tutto quello che c’è da sapere su questi percorsi a cura di Antonio Antonazzo di Gilda nazionale.
A CHI SONO INDIRIZZATI I CORSI
I percorsi di specializzazione INDIRE sono articolati e regolamentati da 2 distinti decreti rivolti a 2 diverse categorie di docenti:
- Docenti che negli ultimi 5 anni hanno svolto almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, su posti di sostegno dello stesso ordine e grado
- Docenti che abbiano superato un percorso di specializzazione presso un’università estera accreditata e che abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale i termini di conclusione del relativo procedimento siano scaduti entro il 1° giugno 2024 o che abbiano un contenzioso giurisdizionale in corso.
PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART 6 DECRETO 71/24 (TRIENNALISTI SU POSTI DI SOSTEGNO)
- I corsi possono essere attivati autonomamente dalle Università o in convenzione con l’INDIRE;
- Il ministero acquisisce dall’INDIRE la potenziale offerta formativa e le manifestazioni di interesse delle varie Università che presentano la domanda;
- Il numero di percorsi da attivare viene comunque stabilito dal MIM in base al fabbisogno di cui all’Allegato B;
- I posti sono aggiuntivi rispetto a quelli del TFA triennale;
- Per l’attivazione di un corso occorre che ci sia un numero di corsisti compreso tra le 50 e le 150 unità;
- A ciascun direttore possono essere affidati al più 3 percorsi di specializzazione;
- I percorsi di formazione prevedono l’acquisizione di 40 CFU e la loro durata non può essere inferiore a 4 mesi;
- Ogni credito corrisponde a 25 ore di attività;
- I percorsi si articolano in attività formative obbligatorie e in attività laboratoriali diverse per ciascun grado di istruzione;
- Il tirocinio diretto e indiretto si ritiene assolto con il servizio di almeno 3 anni su posto di sostegno;
- Le attività formative si svolgono per via telematica comunque sincrona con la possibilità di lezioni asincrone consentite per una percentuale non superiore al 10%;
- I laboratori sono esclusivamente svolti in modalità sincrona;
- Le assenze consentite nella misura massima del 10%;
- Sono previsti esami in presenza al termine di ogni insegnamento e laboratorio con votazione espressa in 30-esimi;
- I percorsi si concludono con una prova finale che consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su di un elaborato scritto concernente lo studio di un caso scelto dal corsista;
- La commissione d’esame è composta dal direttore del corso, da 2 docenti che hanno svolto attività di formazione nel corso e da un componente esterno designato dall’USR competente;
- L’ esame finale è superato con un voto minimo pari a 18/30;
- La valutazione complessiva finale è espressa in 30-esimi e viene calcolata sulla base della media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti negli esami intermedi e del punteggio della prova finale;
- Il titolo che si consegue alla fine è un diploma di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- Per la partecipazione ai percorsi, occorre fare esplicita domanda presso l’INDIRE o l’Università che ha ottenuto il via libera all’attivazione dei corsi;
- In caso di iscrizioni superiori al numero attivato, verranno stilate apposite graduatorie sulla base del numero effettivo degli anni di servizio su posti di sostegno del medesimo grado;
- In caso di ulteriore parità prevale il più giovane;
- In caso di mancata accettazione della domanda, il candidato potrà verificare l’esistenza di posti residui in altre università;
- Il costo di questo percorso non può superare i 1.300€.
PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART 7 DECRETO 71/24
(TITOLO ESTERO)
I requisiti e le modalità di attivazione di questi corsi sono i medesimi dei corsi per i triennalisti
I docenti che possono partecipare a questi percorsi devono avere i seguenti requisiti:
- Aver superato presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine un percorso formativo sul sostegno svolto prevalentemente su territorio europeo;
- La durata di questo percorso non deve essere inferiore a 1.500 ore e comunque almeno pari a 60 CFU;
- Aver presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, dal 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione della procedura di riconoscimento;
- Oppure abbiano un contenzioso giurisdizionale in corso per mancata adozione da parte dell’amministrazione;
- Per partecipare a questo corso, occorre rinunciare ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero ovvero al contenzioso legale in essere;
- Tale rinuncia deve essere comunicata al ministero tramite la piattaforma “Riconoscimento professione Docente” o via PEC.
- Il percorso di specializzazione rivolto a questi docenti si differenzia a seconda che il candidato abbia insegnato almeno per 1 anno in una scuola italiana su posti di sostegno sullo specifico grado di interesse:
- Per chi ha almeno 1anno di servizio, sono richiesti 36 CFU e per loro si intende assolto l’attività di tirocinio;
- Per chi invece non ha nessuna esperienza di insegnamento in Italia, sono richiesti 48 CFU, di cui 12 relativi ad attività di tirocinio;
- I percorsi si articolano nella medesima maniera di quelli previsti per i triennalisti e devono avere una durata di almeno 4 mesi;
- Sono previsti esami intermedi con punteggio espresso in 30-esimi ed un esame finale con le stesse modalità della prova finale prevista per i triennalisti;
- Il costo massimo previsto è di 1.500€ per i percorsi da 48 CFU e di 900€ per quello da 36.

