Supplenze scuole, i docenti non possono lasciare supplenza breve per una alla fine delle lezioni
Ci arrivano dai nostri iscritti precari numerosi quesiti sulla possibilità di lasciare una supplenza per un’altra, in particolare ci chiedono se si può abbandonare una supplenza breve per un incarico fino al termine delle lezioni.
Va innanzitutto precisato che fino all’anno scolastico 2019/2020, ai sensi del DM 131/07 – art. 8 comma 2, era possibile “risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre”.
Tale possibilità “non è prevista” invece dall’OM 112/2022. Ai sensi dell’art. 14 comma 3: “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b)”. Si tratta degli incarichi fino al 30/06 (fino al termine delle attività didattiche) o al 31/08 (annuale)
La normativa distingue quindi le supplenze “fino al termine delle lezioni” da quelle fino al 30 giugno e 31 agosto.
Un docente, a differenza di quanto avveniva in passato, non potrà più lasciare una supplenza breve (es. due mesi conferita da istituto) per un’altra supplenza, conferita da graduatorie di istituto, che arrivi fino al termine delle lezioni.
Allo stesso modo, occorre precisare che è sempre consentito lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto per un’altra conferita da GAE o GPS (30 giugno e 31 agosto) e in subordine dalle GI fino al 30 giugno o 31 agosto.