Reclutamento docenti secondaria: da quando saranno necessari i 60 CFU?
Dal 31 ottobre scorso non è più possibile conseguire i classici 24 CFU. L’approvazione della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (legge n. 79 del 29 giugno 2022) voluta dall’ex Ministro dell’Istruzione Bianchi ha, di fatto, sancito l’introduzione dei 60 CFU insegnamento.
I 24 crediti formativi universitari nelle materie antropologiche-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche, fondamentali tanto per le GPS quanto per i concorsi scuola, saranno, quindi, sostituiti dai nuovi 60 CFU.
Tuttavia, sarà possibile utilizzarli fino al 31 dicembre 2024, purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022. E questo grazie al periodo di transizione previsto nell’ambito della legge n. 79 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) entrata in vigore lo scorso 30 giugno.
Cosa sono e quali sono i 60 CFU?
I 60 CFU sono crediti formativi universitari nelle discipline antropologiche-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche e rappresentano, in base alla L. 79 del 2022, il futuro percorso di formazione abilitante per docenti.
Lo stesso potrà essere svolto durante il percorso di studi, in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. Ma anche dopo aver ottenuto la laurea. Previsti, inoltre, anche un periodo di tirocinio nelle scuole e una prova finale comprensiva di una lezione simulata. Il percorso dovrebbe essere a numero chiuso. E, soprattutto, molto selettivo.
È necessario quindi giocare d’anticipo, e sfruttare a proprio vantaggio le “scorciatoie” previste dalla fase transitoria. In particolare, quella relativa ai 24 CFU.
Fino al 31 dicembre 2024 sarà ancora possibile utilizzare come titolo d’accesso per GPS, concorsi e TFA sostegno i 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022.
Tuttavia, una volta superato il concorso scuola, si avrà comunque l’obbligo di integrare i restanti CFU entro il primo anno di insegnamento con contratto a tempo determinato.
Da novembre 2022 sarà poi obbligatorio possedere i 60 CFU, che saranno a numero chiuso, con test d’ingresso particolarmente selettivi, e solo presso università pubbliche.
Una delle principali eccezioni previste dalla legge n. 79/2022 riguarda i cosiddetti precari storici, con almeno 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni, purché una delle annualità sia stata svolta sulla specifica classe di concorso.
Gli stessi avranno, infatti, la possibilità accedere al concorso senza l’obbligo di ulteriori crediti formativi. Nel caso in cui dovessero superarlo dovranno, tuttavia, acquisire almeno 30 CFU durante il primo anno di immissione in servizio (con contratto a tempo determinato). E, successivamente, affrontare anche la prova finale del percorso universitario di formazione iniziale per conseguire l’abilitazione all’insegnamento.
Perché tutto ciò si compia, deve prima essere emanato il DPCM (decreto attuativo), fondamentale per completare gli effetti della legge n. 79 del 29 giugno 2022. Dovrà, nello specifico, definire i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa relativa al conseguimento dei 60 CFU.
É bene chiarire subito che i crediti formativi universitari già acquisiti non andranno perduti. Gli aspiranti docenti in possesso dei 24 CFU non dovranno affrontare nuovi percorsi formativi. Potranno, di contro, utilizzarli fino al 31 dicembre 2024. A condizione, però, di averli acquisiti entro il termine ultimo del 31 ottobre 2022.
Per sapere, invece, se a partire da gennaio 2025 dovranno integrare o meno integrarli in virtù dell’introduzione dei 60 CFU, bisogna attendere il DPCM.