Vincoli mobilità 2023-2024

Norma di riferimentoIn cosa consisteEccezioni
Vincolo triennale previsto dall’art. 22 comma 2 O.M. 1/3/2023










Riguarda i docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio su una scuola indicata nella domanda con preferenza puntuale o nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.



DL 36/2022 e art. 1 commi 4 e 6 O.M. 1/3/2023






Si applica a tutti i neoimmessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/23.
Limitatamente all’anno scolastico 2023/24 tali docenti possono presentare l’istanza di mobilità, tuttavia la convalida è subordinata all’entrata in vigore di un intervento legislativo di chiarimento che dovrebbe essere inserito nel decreto PNRR 2.
Docenti soprannumerari o in esubero.
Beneficiari dell’art. 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso o per l’inserimento nelle GAE.


Art. 58 comma 1 lettera f del DL 73/2021 (Decreto sostegni bis) e Art. 1 comma 7 O.M. 1/3/2023





A decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/23 i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia richiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
DOCENTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER L’A.S. 2023-2024
CHIQUANDO
NEOIMMESSI IN RUOLO A.S. 2022-23

Possono presentare la domanda provinciale o interprovinciale con riserva. L’accoglimento della stessa è condizionato dal chiarimento legislativo che dovrebbe avvenire quanto prima.
IMMESSI IN RUOLO NELL’A.S. 2021-22 E NEGLI ANNI SCOLASTICI ANTECEDENTI





Possono presentare domanda provinciale o interprovinciale per l’a.s. 2023-2024 alle seguenti condizioni:
• non hanno presentato domanda per il 2022-23;
• hanno presentato domanda per il 2022-23 o per il 2021-22 ma non sono stati soddisfatti su preferenza sintetica;
• sono soprannumerari o in esubero;
• usufruiscono di una delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI (alle condizione espresse in tale articolo).
ASSUNTI SU SOSTEGNO DA GPS I FASCIA A TD NEL 2021-22 E CONFERMATI IN RUOLO CON DECORRENZA 1/9/2022 (art. 1 comma 5 O.M. 1/3/2023)
Possono presentare domanda in provincia e in altra provincia per l’a.s. 2023/24 tutti i docenti assunti dalla procedura straordinaria GPS I fascia di sostegno con decorrenza giuridica della nomina 1/9/21 ed economica 1/9/22.