Cosa c’è da sapere sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie

Utilizzazione:
• movimento riservato prevalentemente al personale in esubero o soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata.

Assegnazione provvisoria:
• movimento riservato a coloro che hanno necessità di ricongiungimento, cura ed assistenza.
NB: Grazie all’intesa raggiunta con il Ministero il 13/06/23, anche il personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4 del decreto-legge n. 73/2021 e concorso straordinario art. 59 comma 9 bis potrà presentare istanza cartacea di assegnazione provvisoria; la convalida di tali domande da parte degli Uffici è subordinata al superamento nell’a. s. 2022/23 del percorso annuale di formazione e prova.

Scadenze per i docenti: dal 15 giugno al 5 luglio 2023 (on line tramite IOL).

Docenti destinatari delle utilizzazioni
• Docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero sulla provincia.
• Docenti dichiarati soprannumerari sull’organico della scuola di titolarità.
• Docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d’ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2013/14 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione/comune di precedente titolarità.
• Docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.I. 6.3.2019, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità.
• Docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione (in questo caso fermo restando l’accantonamento dei posti per i supplenti con il titolo), nella provincia e nei limiti dell’esubero.
• Docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola.
• Docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex corsi serali).
• Docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
• Docenti in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono di essere utilizzati nella scuola primaria per la diffusione della cultura e pratica musicale.
ITP transitati dagli enti locali che chiedono di essere utilizzati sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione.
ITP in esubero che possono essere utilizzati su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo e anche nei posti disponibili degli Uffici Tecnici costituiti negli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.Insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n.186, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell’idoneità.

Docenti destinatari dell’assegnazione provvisoria
• Tutti i docenti che sono in possesso dei requisiti di ricongiungimento e di cura possono produrre domanda di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale a prescindere dagli esiti della mobilità.
• È consentita la domanda di assegnazione provvisoria metropolitana, nei comuni con più distretti sub-comunali solo a coloro che si avvalgono delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI.

Requisiti per chiedere l’assegnazione provvisoria
• Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
• Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile.
• Ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.
• Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
• Ricongiungimento al genitore (non è necessaria la convivenza).

Preferenze esprimibili per le utilizzazioni
• Possibilità di richiedere codici sintetici per comune, distretto e provincia.
• I docenti trasferiti come soprannumerari che chiedono il rientro nella scuola di precedente titolarità devono inserire come prima preferenza tale scuola.
N.B. L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo in caso si vogliano esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni.

Preferenze esprimibili per le utilizzazioni
• Possibilità di richiedere codici sintetici per comune, distretto e provincia.
• I docenti trasferiti come soprannumerari che chiedono il rientro nella scuola di precedente titolarità devono inserire come prima preferenza tale scuola.
N.B. L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo in caso si vogliano esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni.

Preferenze esprimibili per le assegnazioni provvisorie
• L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria.
• Le preferenze possono essere del seguente tipo: scuole, comuni, distretti, provincia (solo nel caso di assegnazione interprovinciale).
N.B. Nella domanda di assegnazione provvisoria è obbligatorio indicare la preferenza del codice comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento, prima di preferenze per altro comune o altro distretto sub comunale. La mancata espressione della preferenza del comune di ricongiungimento (o distretto sub comunale) non annulla la domanda, ma la stessa sarà considerata solamente per le preferenze espresse per il comune di ricongiungimento.

Sostegno docenti non specializzati
• I docenti privi del titolo di specializzazione, ma che stiano per concludere il percorso di specializzazione su sostegno o in subordine abbiano prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno, possono produrre domanda di assegnazione interprovinciale.
• L’assegnazione suddetta è disposta in subordine a quella del personale provvisto del prescritto titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti specializzati presenti nelle GAE e nelle GI.

Documentazione da allegare
• All’istanza di assegnazione provvisoria (art.1 comma 8) devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione perle assegnazioni provvisorie. Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni vale quanto stabilito dall’art. 4 dell’O.M. n. 38 del01/03/2023 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.
• In altre parole bisogna allegare i documenti attestanti i motivi per cui si avanzala richiesta, le eventuali precedenze e le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni.
• All’istanza di utilizzazione (art 1 comma 6) non va allegata alcuna documentazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, in quanto la valutazione dei titoli è effettuata dalla scuola di servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza

Ai fini del riconoscimento delle precedenze, invece, è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, oltre alle eventuali certificazioni mediche.