Chiarimenti in risposta a quesiti relativi al TFA sostegno VIII ciclo

Il SEGRETARIATO GENERALE della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio ha fornito in una nota del Ministero dell’Università e della Ricerca i seguenti chiarimenti rispetto a diversi quesiti sulla procedura in oggetto, che vi proponiamo, perché di grande utilità per chiarire i vari dubbi.

1) Nella redazione della graduatoria di merito gli Atenei terranno conto della percentuale della riserva di posti pari al 35% per i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del DLgs 59/2017 (“riservisti 3 su 5”), approntando un’UNICA graduatoria, in cui i riservisti con 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 saranno appositamente evidenziati.
 La redazione di una graduatoria unica è in linea con quanto disposto dal comma 2 dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 694/2023. Qualora un “riservatario” dovesse essere collocato – in base al punteggio conseguito – in posizione utile nella graduatoria, dovrà essere computato nella quota dei posti destinati ai “riservatari”.

2) Qualora un “riservista 3 su 5” classificato al di fuori dei posti riservati (cioè arrivato oltre il 35% dei posti riservati) si qualificasse nei posti disponibili per merito, sarà ammesso al corso.
Corretto.

3) Si considerano effettuati 3 anni di servizio su 5 qualora siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, nei precedenti anni (dal 2018/2019 al 2022/2023 inclusi).
Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall’art. 11, comma 14, della L. 124/1999, inclusa la corrente annualità.

4) Sia per i “riservisti 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico 2022/23.
Corretto, si ritiene che l’ultimo anno per il conteggio del servizio sia l’anno scolastico 2022/23.

5) Per i “riservisti 3 su 5”, come per tutti gli altri candidati, per titolo di studio valido per l’accesso alle scuole secondarie, secondo la tabella A del D.P.R. 19/2016, si intendono i requisiti fissati dal D.P.R. 19/2016 + Certificazione unica 24 CFU acquisiti entro il 31/10/2022. Per Infanzia, Primaria e ITP non sono richiesti i 24 cfu.
Sulla scorta del dato normativo di riferimento, si ritiene corretta la soluzione prospettata.

6) I “riservisti 3 su 5” accedono direttamente alle prove scritte e possono concorrere come riservisti “esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza” nel senso che non possono presentare istanza come riservisti presso più Atenei. Qualora in un Ateneo risultino posti di riserva non coperti, il “riservista 3 su 5” non ammesso in un altro Ateneo NON può chiedere di essere ammesso alla riserva dell’Ateneo che ha posti riservati non coperti.
È corretta la soluzione proposta dal quesito, atteso che i riservisti concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza (art. 2, comma 2 del D.M. 694/2023).

7) Frequenza – Alla luce delle esperienze dei cicli di specializzazione precedenti e visto il ritardo rispetto allo scorso anno di circa due mesi nell’emanazione del decreto, costatato che la data di chiusura del corso è stata fissata per il 30 giugno 2024, i requisiti che il Ministero aveva emanato con la nota del 14/07/2022 “Modalità di erogazione dei corsi del VII ciclo TFA sostegno”, si ritengono validi anche per questo VIII ciclo.
Corretto, la nota del 14 luglio 2022, prot. n. 17285, che ad ogni buon fine si allega, può ritenersi ancora applicabile.

8) Frequenza – Si estenderanno a tutti i corsisti i requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 18-bis del D.Lgs. 59/2017 per le lezioni teoriche (erogazione a distanza fino ad un massimo del 20%).
Ai sensi della norma citata, i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità “sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.”.

9) Per i “riservisti 3 su 5” deve essere valutato il servizio di sostegno prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola.
Sì, in quanto non è stato previsto diversamente, pertanto può essere valutato il servizio prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola.

10) Per i candidati con 3 anni su 10 di servizio sul sostegno deve essere valutato ESCLUSIVAMENTE il servizio di sostegno prestato sul medesimo ordine e grado di scuola per cui il candidato si iscrive alla selezione per il corso di specializzazione.
In questo caso il servizio valutabile deve essere prestato sul medesimo ordine e grado di scuola, così come previsto dalla normativa di riferimento (articolo 2, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ed articolo 1, comma 4, del D.I. 7 agosto 2020, n. 90).