Come si conta la continuità nella mobilità e nelle graduatorie interne d’istituto

Nella valutazione del conteggio di continuità tra la domanda di mobilità volontaria e quello della graduatoria interna d’istituto, sussiste una differenza sostanziale. Nella domanda di mobilità volontaria il calcolo del punteggio di continuità parte dopo tre anni di permanenza in un’istituzione scolastica. Si rammenta che l’anno scolastico in corso non deve essere preso in considerazione.

Ai fini della formulazione delle graduatorie interne, come chiarisce la nota 5 bis della Tabella di valutazione del CCNI sulla mobilità, si prescinde dal triennio. La continuità pertanto, a differenza di quanto avviene nella domanda di mobilità volontaria, si matura già dal primo anno in cui si è titolari ed in servizio nella stessa scuola. Quindi si può inserire il punteggio di continuità anche dopo solo un anno di permanenza in una scuola.

Una delle voci che spesso gira tra gli insegnanti è che si perde la continuità anche solo presentando domanda di mobilità: non è così! La continuità si perde quando, presentata domanda volontaria di trasferimento, lo si ottiene, oppure in caso di ottenimento dell’assegnazione provvisoria. La si perde anche quando ci si sposta da posto di sostegno a posto comune o viceversa, anche all’interno della stessa scuola.

Non si perde la continuità in caso di:

  • domanda condizionata
  • domanda di trasferimento, per la scuola primaria, da posto lingua a posto comune e viceversa nell’ambito dello stesso circolo di titolarità
  • domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nell’ottennio di diritto alla precedenza
  • Utilizzazione

Riepilogando, il punteggio di continuità assegnato è di due punti ad anno per i primi 5 anni di continuità e di 3 punti ad anno dopo i 5 anni di continuità nella stessa scuola.