Supplenze fino al termine delle lezioni: quando spetta la proroga dei contratti per scrutini ed esami

I contratti dei supplenti stipulati fino al termine delle lezioni (quest’anno è il 10 giugno) possono derivare:

  • da proroghe (es. una malattia, una maternità o un congedo parentale che si rinnova ogni tot. giorni) ai sensi dell’art. 7c comma 4 e comma 5 del D.M. 131/07;
  • oppure da supplenze attribuite dalla scuola per posti che si sono resi disponibili dopo il 31/12 (es. un’aspettativa, una dichiarazione di inidoneità, etc.); in questo caso il docente dovrebbe già aver sottoscritto un contratto unico fino al termine delle lezioni.

In tutti i casi è bene ricordare che il supplente che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni” ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini e gli eventuali esami.

In alcuni casi può avere la proroga, in altri il contratto viene stipulato per i giorni necessari allo svolgimento degli adempimenti relativi a scrutini ed esami.

  • QUANDO SI HA DIRITTO ALLA PROROGA

Supplenze che rientrano nell’art. 37 del CCNL/2007: “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

La norma va applicata sia nel caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile (in questo caso il titolare rientra e resta a “disposizione” della scuola), sia nel caso di mancato rientro (per cui il titolare ha raggiunto 150 gg di assenza o 90 in caso di classi terminali, ma non rientra e prosegue la sua assenza fino al termine delle lezioni o oltre).

Al supplente che rientra nell’art. 37 ha diritto alla proroga che decorre dal giorno successivo a quello del “termine delle lezioni” fino all’ultimo giorno di scrutinio, senza interruzioni.

Se il docente insegna in una classe terza della secondaria di I grado dovrà essere prorogato fino all’ultimo giorno di insediamento della Commissione per lo svolgimento degli esami.

  • QUANDO NON SI HA DIRITTO ALLA PROROGA

Supplenze che non rientrano nell’art. 37 del DEL CCNL/2007: al supplente che arriva al termine delle lezioni ma non rientra nell’art. 37 (titolare con un’assenza inferiore a 150 giorni o 90 se classi terminali) dovrà essere predisposto uno specifico contratto per i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami. In questo caso non dovrà quindi essere predisposta una proroga contrattuale. Il contratto dovrà essere predisposto per tutte le ore del contratto precedente. Per gli esami il contratto deve comprende l’intero periodo che dal primo all’ultimo giorno di attività della Commissione.