Domanda part time, scadenza 15 marzo 2024

La scadenza è fissata al 15 marzo. Si tratta di una scadenza annuale, fissata dalla circolare del O.M. n. 55 del 13/02/1998. Vale la data di assunzione a protocollo della scuola. La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.

Il part time dura due anni scolastici. Il contratto di variazione del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 1° settembre.

Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.
La normativa di riferimento è l’O.M. n.446, del 22 luglio 1997“Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola”.

Si possono verificare 3 casi:

  • A) personale che intende modificare l’articolazione della prestazione del servizio, cioè il numero delle ore settimanali o il tipo, orizzontale/verticale oppure richiede per la prima volta la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale. Scarica il modello A.
  • B) personale già titolare di contratto part-time da almeno un biennio, che intende chiedere il rientro a tempo pieno dal 1° settembre. In questo caso è necessario produrre specifica domanda entro il 15 marzo. La mancata richiesta del rientro è considerata una conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale. Scarica il modello B.
  • C) personale neo immesso in ruolo richiedente il part time. Scarica il modello C.

Gli interessati alla domanda sono gli insegnanti a tempi indeterminato che rientrino in una delle seguenti categorie:

  • docenti (anche neo – immessi in ruolo) di ogni ordine e grado;
  • personale delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie;
  • personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi;
  • personale che sarà collocato in quiescenza dal 1° settembre e che chiederà il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale (subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità).

PART TIME ORIZZONTALE O VERTICALE? IN QUANTI GIORNI DI SERVIZIO?

La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno.
Il tempo parziale può essere realizzato:

  • con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana (non meno di 3 giorni);
  • con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

Un insegnante con part time verticale (da 9 ore in su) potrebbe lavorare solo due giorni a settimana? La risposta è negativa, la normativa è chiara (art. 7 c. 2 dell’OM 446/97).

“In sede di prima applicazione e per motivi di continuità didattica, la costituzione dei posti a tempo parziale può essere realizzata con una articolazione delle prestazioni del servizio su tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale), ovvero su non meno di tre giorni alla settimana in relazione alla programmazione educativa deliberata dal richiamato organo collegiale (tempo parziale verticale).”

ALCUNE IMPORTANTI SPECIFICHE

  • Non è consentito l’impiego di personale a tempo parziale nelle classi di scuola di infanzia e primaria ove l’insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente.
  • Per gli insegnanti della primaria il part time comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale.
  • Gli insegnanti di scuola di infanzia non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l’unicità di insegnante per sezione.
  • Per i docenti di secondaria di primo e secondo grado, titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa.
  • Nella secondaria di II grado deve essere assicurata l’unicità del docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti.
  • I docenti di sostegno in part time non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.