Congedo parentale. Che cosa è cambiato dal 2022 ad oggi?

Negli ultimi 2 anni la normativa concernente il congedo parentale ha subito delle migliorie, prima con il decreto 105 del 30 giugno 2022 e successivamente con le leggi di bilancio del 2023 e del 2024. Le suddette modifiche hanno come finalità non solo quella di conciliare al meglio l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, ma anche promuovere la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Con le modifiche delle disposizioni di legge suddette non solo è stato consentito alla madre e al padre o ai genitori adottivi o affidatari la possibilità di usufruire del congedo parentale volontario, ma è anche aumentata sia la durata sia l’importo spettante.

Il congedo parentale volontario spetta per ogni figlio
• ai due genitori naturali fino al compimento del 12° anno;
• ai due genitori adottivi o affidatari dal momento dell’entrata in famiglia del minore e decade al momento del raggiungimento della maggiore età.

Fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spettano complessivamente 6 mesi di cui un periodo di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore e ulteriori 3 mesi da usufruire in alternativa al padre.

Al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spettano complessivamente 6 mesi di cui un periodo di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore e ulteriori 3 mesi da usufruire in alternativa alla madre. Per il padre esiste la possibilità di portare i sei mesi a sette qualora decidesse di usufruire del congedo volontario per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi.

  • Primo mese dopo il termine del congedo obbligatorio: 100% della retribuzione solo a uno dei genitori entro il 6° anno di vita del bambino
  • Secondo mese se il congedo obbligatorio è terminato successivamente al 31 dicembre 2023: 80% per il 2024, solo a uno dei genitori; per il 2025 l’importo scenderà al 60%
  • Restanti mesi del congedo parentale: 30%

Sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30 per cento della retribuzione, fermo restante il mese all’ottanta per cento. La normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337- quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.

* chiarimento