Docenti di sostegno e supplenze: quando l’ordine di servizio è illegittimo
Sempre più spesso i docenti di sostegno vengono utilizzati impropriamente come “tappabuchi” per coprire le assenze dei colleghi curricolari. È necessario fare chiarezza su cosa prevedono le norme per evitare che la funzione specialistica del sostegno venga svilita e il diritto all’inclusione degli alunni venga compromesso.
Il docente di sostegno non è un supplente
Il principio cardine, stabilito dalla Nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 (Linee guida per l’integrazione scolastica), è che il docente di sostegno non può essere distolto dalle sue funzioni per svolgere altro tipo di compiti, specialmente se questo riduce l’efficacia del progetto di integrazione dell’alunno disabile.
- Se l’alunno è presente: Il docente di sostegno deve restare in classe con lui. È illegittimo spostarlo in un’altra classe per fare supplenza o lasciarlo solo a gestire l’intera classe per l’assenza del docente di materia. La Nota MIUR n. 9839/2010 chiarisce che la compresenza è un obbligo derivante dall’orario scolastico e non è derogabile per motivi di emergenza interna.
- Se il docente curricolare è assente: La scuola deve ricorrere, in ordine:
- Personale in soprannumero o con ore a disposizione.
- Docenti con ore di contemporaneità non programmata.
- Ore eccedenti su base volontaria.
Cosa succede se l’alunno disabile è assente?
Solo in caso di assenza dell’alunno assegnato, il docente di sostegno può essere utilizzato per supplenze. Tuttavia, anche in questa circostanza:
- Deve essere data priorità alle sostituzioni all’interno della propria classe.
- L’utilizzo in altre classi deve restare un evento eccezionale e motivato dall’assenza di altre alternative (personale a disposizione o ore eccedenti).
Come difendersi dagli ordini di servizio illegittimi
Un ordine di servizio che impone a un docente di sostegno di abbandonare l’alunno presente per coprire una supplenza è illegittimo. In questi casi, il docente dovrebbe:
- Far presente al Dirigente Scolastico (o al suo collaboratore) le note ministeriali sopra citate (4274/2009 e 9839/2010).
- Chiedere che l’ordine venga impartito per iscritto, specificando le motivazioni di urgenza.
- Se la prassi diventa usuale, rivolgersi ai delegati sindacali per una diffida formale.
Ricordiamo che l’insegnante di sostegno è un docente della classe a pieno titolo e la sua professionalità va rispettata a garanzia del successo formativo di tutti gli studenti.
Fonte: La Tecnica della Scuola

