Docenti di sostegno e supplenze: quando l’ordine di servizio è illegittimo

Sempre più spesso i docenti di sostegno vengono utilizzati impropriamente come “tappabuchi” per coprire le assenze dei colleghi curricolari. È necessario fare chiarezza su cosa prevedono le norme per evitare che la funzione specialistica del sostegno venga svilita e il diritto all’inclusione degli alunni venga compromesso.

Il docente di sostegno non è un supplente

Il principio cardine, stabilito dalla Nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 (Linee guida per l’integrazione scolastica), è che il docente di sostegno non può essere distolto dalle sue funzioni per svolgere altro tipo di compiti, specialmente se questo riduce l’efficacia del progetto di integrazione dell’alunno disabile.

  • Se l’alunno è presente: Il docente di sostegno deve restare in classe con lui. È illegittimo spostarlo in un’altra classe per fare supplenza o lasciarlo solo a gestire l’intera classe per l’assenza del docente di materia. La Nota MIUR n. 9839/2010 chiarisce che la compresenza è un obbligo derivante dall’orario scolastico e non è derogabile per motivi di emergenza interna.
  • Se il docente curricolare è assente: La scuola deve ricorrere, in ordine:
    1. Personale in soprannumero o con ore a disposizione.
    2. Docenti con ore di contemporaneità non programmata.
    3. Ore eccedenti su base volontaria.

Cosa succede se l’alunno disabile è assente?

Solo in caso di assenza dell’alunno assegnato, il docente di sostegno può essere utilizzato per supplenze. Tuttavia, anche in questa circostanza:

  • Deve essere data priorità alle sostituzioni all’interno della propria classe.
  • L’utilizzo in altre classi deve restare un evento eccezionale e motivato dall’assenza di altre alternative (personale a disposizione o ore eccedenti).

Come difendersi dagli ordini di servizio illegittimi

Un ordine di servizio che impone a un docente di sostegno di abbandonare l’alunno presente per coprire una supplenza è illegittimo. In questi casi, il docente dovrebbe:

  1. Far presente al Dirigente Scolastico (o al suo collaboratore) le note ministeriali sopra citate (4274/2009 e 9839/2010).
  2. Chiedere che l’ordine venga impartito per iscritto, specificando le motivazioni di urgenza.
  3. Se la prassi diventa usuale, rivolgersi ai delegati sindacali per una diffida formale.

Ricordiamo che l’insegnante di sostegno è un docente della classe a pieno titolo e la sua professionalità va rispettata a garanzia del successo formativo di tutti gli studenti.

Fonte: La Tecnica della Scuola