Insegnante di sostegno e assistenza igienica: chi deve accompagnare l’alunno in bagno?
La questione dell’assistenza igienica agli alunni con disabilità genera spesso conflitti e dubbi all’interno delle istituzioni scolastiche. Tuttavia, il quadro normativo e il CCNL Scuola definiscono con precisione le responsabilità, distinguendo nettamente tra supporto formativo e assistenza materiale.
La distinzione dei ruoli: Didattica vs Assistenza
Per garantire il diritto all’istruzione sancito dalla Legge 104/1992, la normativa assegna compiti specifici alle diverse figure professionali:
1. Il ruolo dell’Insegnante di Sostegno (Livello Formativo)
L’insegnante di sostegno è un docente specializzato con competenze pedagogico-didattiche. Il suo compito non è l’assistenza fisica, ma la promozione dell’inclusione attraverso:
- La creazione di un ambiente di apprendimento favorevole.
- La collaborazione sinergica nel GLO (Gruppo Operativo per l’Inclusione).
- La stesura e l’attuazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato).
- La valorizzazione della diversità come risorsa didattica per l’intera classe.
2. Il ruolo del Collaboratore Scolastico (Livello Assistenziale)
Secondo quanto previsto dal D.Lgs 66/2017 e ribadito dall’Allegato A del CCNL 2019/2021, l’assistenza materiale e igienica spetta ai collaboratori scolastici. Nello specifico, il collaboratore deve:
- Fornire aiuto materiale “non specialistico” agli alunni con disabilità.
- Assistere l’alunno nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
- Garantire il supporto nell’accesso alle aree interne ed esterne della scuola.
Il quadro normativo di riferimento
Il diritto all’inclusione è garantito da una gerarchia di norme chiare:
- Legge 104/1992: Obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione.
- D.Lgs 66/2017 (Art. 3): Assegna ai collaboratori scolastici i compiti di assistenza previsti dal profilo professionale per rendere effettivo il diritto allo studio.
- CCNL Istruzione e Ricerca: Definisce l’assistenza igienica come compito contrattuale specifico del personale ATA (Collaboratori scolastici).
Fonte: Tecnica della Scuola

