Insegnante di sostegno e assistenza igienica: chi deve accompagnare l’alunno in bagno?

La questione dell’assistenza igienica agli alunni con disabilità genera spesso conflitti e dubbi all’interno delle istituzioni scolastiche. Tuttavia, il quadro normativo e il CCNL Scuola definiscono con precisione le responsabilità, distinguendo nettamente tra supporto formativo e assistenza materiale.

La distinzione dei ruoli: Didattica vs Assistenza

Per garantire il diritto all’istruzione sancito dalla Legge 104/1992, la normativa assegna compiti specifici alle diverse figure professionali:

1. Il ruolo dell’Insegnante di Sostegno (Livello Formativo)

L’insegnante di sostegno è un docente specializzato con competenze pedagogico-didattiche. Il suo compito non è l’assistenza fisica, ma la promozione dell’inclusione attraverso:

  • La creazione di un ambiente di apprendimento favorevole.
  • La collaborazione sinergica nel GLO (Gruppo Operativo per l’Inclusione).
  • La stesura e l’attuazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato).
  • La valorizzazione della diversità come risorsa didattica per l’intera classe.

2. Il ruolo del Collaboratore Scolastico (Livello Assistenziale)

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 66/2017 e ribadito dall’Allegato A del CCNL 2019/2021, l’assistenza materiale e igienica spetta ai collaboratori scolastici. Nello specifico, il collaboratore deve:

  • Fornire aiuto materiale “non specialistico” agli alunni con disabilità.
  • Assistere l’alunno nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
  • Garantire il supporto nell’accesso alle aree interne ed esterne della scuola.

Il quadro normativo di riferimento

Il diritto all’inclusione è garantito da una gerarchia di norme chiare:

  • Legge 104/1992: Obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione.
  • D.Lgs 66/2017 (Art. 3): Assegna ai collaboratori scolastici i compiti di assistenza previsti dal profilo professionale per rendere effettivo il diritto allo studio.
  • CCNL Istruzione e Ricerca: Definisce l’assistenza igienica come compito contrattuale specifico del personale ATA (Collaboratori scolastici).

Fonte: Tecnica della Scuola