Come si individuano i giorni di permessi retribuiti, ferie e malattia spettanti ad un docente in part time verticale

  • PERMESSI RETRIBUITI (art. 15 CCNL 2006/2009)

Nel caso di rapporto di lavoro verticale, per i permessi retribuiti di cui all’art. 15 del CCNL, mancando disposizioni specifiche nel CCNL scuola, si fa riferimento al chiarimento offerto dall’ARAN in data 8 luglio 2004 su situazioni analoghe del CCNL Ministeri per valutare la loro applicabilità in via analogica al caso di cui si parla.

In detto parere si precisa che il principio della proporzionalità è insito nello stesso rapporto di lavoro a tempo parziale, a prescindere dalla diversità delle tipologie del rapporto di lavoro instaurato.
Si può affermare quindi in via generale che il personale con rapporto di lavoro di tipo part-time verticale ha diritto ad un numero di giorni di permesso proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno scolastico.

Un esempio, può chiarire la portata applicativa della regola:
La disciplina contrattuale riconosce per tale ipotesi 3 giorni all’anno;

  • il dipendente a tempo pieno normalmente matura 0,25 giorni al mese (3/12);
  • il dipendente a tempo parziale di tipo verticale con articolazione della prestazione su 3 giorni settimanali maturerà, in presenza di un orario di lavoro distribuito su sei giorni settimanali, la metà di 0,25 e cioè 0,125 giorni mensili, per 12 mesi di servizio 1,5 giorni di permesso (0,125×12);
  • il numero dei giorni spettanti (sulla base di tale calcolo) potrà essere diverso in presenza di una diversa distribuzione nell’ambito della settimana dell’orario di lavoro, come nel caso di una settimana lavorativa articolata su 5 giorni, con la previsione della concentrazione della prestazione del lavoratore a tempo parziale in 3 giorni (i 3/5 di 0,25 e cioè 0,15X12= 1,8 giorni, 2 per arrotondamento).
  • FERIE E MALATTIA

Per quanto riguarda ferie e festività soppresse, anch’esse sono riproporzionate alle giornate di lavoro prestate nell’anno (stesso principio del CCNL scuola sopra riportato) e che il medesimo criterio si applica per il computo delle altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, incluse le assenze per malattia e periodo massimo di conservazione del posto.

  • PERMESSI PER MATRIMONIO E LUTTO

L’ARAN prevede però deroghe alla regola generale relativamente, ad esempio, al permesso per matrimonio, ed ai permessi per lutto.
Essi spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, ovvero qualora l’elemento che dà titolo alla richiesta di assentarsi dal servizio si verifichi in periodo lavorativo (ad esempio, il dipendente in part-time che lavora sei mesi all’anno ha diritto al permesso per matrimonio se si sposa nei sei mesi in cui presta servizio).
Tali istituti non vanno, dunque, in alcun modo ridotti, ma vanno concessi con le medesime modalità e regole con cui si concedono per il personale a tempo pieno.

Quindi, riassumendo, per i dipendenti in part time verticale

  • le ferie, le festività soppresse ed i permessi sono ridotti in modo proporzionale

il permesso per matrimonio, i permessi per lutto e i periodi di maternità e per congedo parentale possono essere fruiti senza decurtazioni per il periodo che coincide con la prestazione lavorativa.