Il congedo parentale può anche essere fruito a ore?

Il congedo parentale può essere fruito su base giornaliera oppure oraria. Riguardo a quest’ultima modalità di fruizione, l’articolo 32, comma 1-bis, del D.lgs. 151/01 prevede che la stessa (modalità di fruizione) sia regolamentata dalla contrattazione collettiva di settore. 

Poiché questo aspetto non è stato regolamentato dal CCNL, dovrebbe intervenire la contrattazione integrativa di istituto.

Se la contrattazione non è intervenuta a nessun livello, la fruizione del congedo su base oraria deve avvenire in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Comunque, indipendentemente dalla regolamentazione in contrattazione, il docente ha diritto di fruire il congedo parentale anche su base oraria.

La richiesta di congedo parentale va presentata secondo il D.lgs 151/2001 con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo, termine che scende a 2 giorni in caso di fruizione su base oraria. Anche in base al nuovo CCNL, che entrerà in vigore presumibilmente entro un mese, il termine di preavviso è di 5 giorni.

Si riporta qui sotto un quesito posto ad Orizzonte scuola da una docente con la relativa risposta, utile per comprendere meglio la questione.

Sono una docente non di ruolo della secondaria di secondo grado, ho una bimba di 4 anni e mezzo e ho ancora circa 5 mesi del congedo parentale al 30% di cui posso usufruire. In caso di assegnazione della supplenza ne posso usufruire ad ore? Ossia se ottengo una cattedra da 18 h ne posso prendere ad esempio 4 di congedo per tutto l’anno scolastico? Avrei così ad esempio una classe in meno nella quale verrei sostituita e non arrecherei danno ai ragazzi. Ringrazio e saluto cordialmente.

Rispondiamo alla nostra lettrice che la stessa può fruire, senza dubbio alcuno, del congedo parentale su base oraria, in quanto un diritto che le spetta. Quanto alle modalità di fruizione, la lettrice deve verificare se sono state disciplinate e come in contrattazione di istituto. Se la materia non fosse disciplinata, si dovrebbe seguire quando dettato dal comma 1-ter dell’art. 32 del D.lgs. 151/01, con tutte le conseguenti difficoltà derivante dal fatto che, talvolta, l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri-settimanale o mensile – immediatamente precedente a quello di inizio del congedo parentale – non corrisponde ad ore intere ma a frazioni orarie. Per completezza di informazione, la soluzione della collega potrebbe essere valida, se prevista dalla contrattazione di istituto e fermo restando che si deve salvaguardare sempre l’unicità dell’insegnamento (la lettrice non specifica la classe di concorso di insegnamento, per cui non possiamo dire se le quattro ore possano o meno spezzare l’insegnamento impartito ovvero uno degli insegnamenti impartiti).

In ogni caso il nostro consiglio è quello di trovare un accordo con il Dirigente Scolastico per la fruizione del congedo parentale ad ore.