Come è regolato il congedo biennale legge 104 per l’assistenza a parente con disabilità grave

  • È regolato dall’art. 42 comma 5 del D. lgs 151/2001
  • Il congedo biennale spetta per l’assistenza del parente con disabilità grave (certificato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992). Non spetta quindi nel caso di disabilità non grave (certificata ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 104/1992).
  • Il congedo biennale spetta ai seguenti soggetti secondo il seguente ordine di priorità:
  1. Il primo beneficiario è il coniuge – o la parte dell’unione civile – convivente con la persona gravemente disabile.
  2. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio). Da far rilevare che non viene previsto alcun limite di età di chi dovrebbe assistere il disabile.
  3. In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del «padre e della madre» (quindi di entrambi), anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi.
  4. Se anche i figli conviventi sono deceduti, mancanti o invalidi, il beneficio passa ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.
  5. In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o delle sorelle, il diritto al congedo passa a parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado.

Per “mancanza”, non si intende solo la situazione di assenza naturale, ma anche divorzio, separazione legale o abbandono.

Per patologie invalidanti devono ritenersi quelle indicate dal decreto 21 luglio 2000, n. 278, cioè quelle che sono state già elencate ai fini della concessione del congedo non retribuito per gravi motivi familiari.

  • Come dispone la norma, la durata del congedo non può superare i due anni complessivi che possono essere fruiti sia in via continuativa sia in via frazionata (a giorni ma non ad ore). La durata è quindi di due anni (24 mesi) e non di due anni scolastici. Questi potranno essere fruiti alternativamente dai genitori del figlio disabile o dai figli del genitore disabile.
  • Nel caso del part-time verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l’attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time (vedi Orientamento dell’ARAN n. 88).
  • Al richiedente spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.
  • L’art. 42 comma 5 prevede che il periodo di congedo, è coperto da contribuzione figurativa. Secondo la precisazione del 15/01/13 della Funzione pubblica tale periodo è valido per il diritto alla pensione.
  • Possono fruire del congedo biennale retribuito tutti i docenti, sia di ruolo sia con contratto a tempo determinato. Non è necessario nemmeno aver già superato l’anno di prova. Sono ricompresi anche i docenti in servizio per una supplenza temporanea in quanto la norma non pone alcuna discriminazione fra docenti.
  • I periodi di congedo, essendo retribuiti e coperti da contribuzione, sono validi ai fini dell’anzianità di servizio (graduatorie d’istituto, GAE, mobilità).
  • Fermo restando la validità del congedo ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione e per la sua misura, i periodi di congedo non si computano ai fini della progressione economica (scatti di anzianità). Inoltre non maturano ferie, rateo tredicesima e quota TFR, che saranno calcolati in base all’effettivo lavoro prestato.
  • Il dirigente scolastico, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge e debitamente documentate, non dispone di potere discrezionale di negare il congedo retribuito.
  • Il congedo per l’assistenza al parente disabile non fa venir meno l’eventuale incompatibilità per lo svolgimento di altre attività lavorative.
  • Ai fini dell’ottenimento del congedo, è necessario presentare specifica istanza al Dirigente scolastico che andrà documentata con autocertificazione attestante che, da parte dell’altro genitore, non vi sia contemporanea fruizione del congedo e che i periodi di congedo eventualmente già fruiti in precedenza nell’ambito dello stesso o di un precedente rapporto di lavoro. È necessario anche allegare copia del certificato medico attestante lo stato di handicap grave del bambino\genitore\parente.