Concorso straordinario bis, risposte alle domande frequenti USR Sardegna

    Conteggio dei 120 giorni di attività didattiche

    1. Al fine del conteggio dei 120 giorni viene considerato valido anche il periodo precedente alla “seconda” presa di servizio se prestato nella stessa classe di concorso?
    La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ritiene opportuno considerare come validamente svolto ai fini del computo dei 120 gg di attività didattica e dei 180 gg di servizio, il periodo svolto nella medesima classe di concorso durante l’anno scolastico 2022-2023, anteriormente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato ex art. 59 comma 9 bis del D.L.73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106 del 2021, a prescindere dal fatto che il neoassunto abbia optato per prendere servizio nella nuova sede di assegnazione o permanere nella medesima sede presso la quale prestava già servizio.

    2. Il servizio prestato su sostegno nello stesso grado di scuola a partire da settembre può valere?
    Premesso che il concorso straordinario di cui al D. Lgs 73, art. 59 comma 9-bis, non prevede posti sul sostegno, tale servizio si ritiene non computabile. Si precisa, tuttavia, che il servizio precedentemente svolto su altra classe di concorso non è in ogni caso valutabile.

    3. Cosa rientra nei 120 giorni di attività didattiche?
    In base all’Art. 3 co. 3 DM 226/2022 – “Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.”. Pertanto le assenze dal servizio (malattia, congedo, 150 ore per l’intera giornata, permesso per Legge 104, etc.) non rientrano nei 120 giorni.

    4. Qual è il termine entro il quale vanno conseguiti i 120 giorni?
    Il termine ultimo per lo svolgimento di attività di cui all’art. 3 co. 1 del DM 226/2022 non è il 10 giugno (termine delle lezioni) ma quello di conclusione dell’anno scolastico. Tra il termine delle lezioni (10 giugno 2023) e la conclusione dell’anno scolastico possono essere previste attività preordinate al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

    5. Come si calcolano i giorni di servizio e di attività didattica per il part-time?
    La Nota MIUR prot. n. 36167 del 5 novembre 2015 prevede che “fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.”

    6. Il giorno libero settimanale viene contato tra i 120 giorni?
    Può essere conteggiato solo se si tratta di un “giorno impiegato presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali” (Art. 3 co. 3 DM 226/2022). Per contro, se nel c.d. giorno libero non viene svolta alcuna attività, questo non può essere conteggiato tra i centoventi giorni di attività didattica.

    7. I 120 giorni vanno registrati o riportati in un particolare documento? Bisogna documentare in qualche modo le attività extra che concorrono a raggiungerli?
    Ne tiene traccia la scuola sulla base degli atti in proprio possesso così come integrabili dai docenti interessati. È opportuno che ciascun neoassunto ne tenga traccia per un’eventuale verifica con quanto registrato dall’istituzione scolastica di servizio.

    8. I viaggi di istruzione rientrano nei 120 giorni?
    Sì, in quanto considerati a pieno titolo attività didattica.

    9. La formazione finalizzata al conseguimento dei 5 CFU concorre al raggiungimento dei 120 gg?
    No.

    Conseguimento dei 5 CFU

      1. I 5 CFU possono essere conseguiti tramite Università online?
      La norma non fa alcun distinguo, purché si tratti di Università riconosciute dal Ministero.

      2. Chi sta frequentando il percorso del TFA sostegno può avere il riconoscimento dei 5 CFU?
      Si ritiene di no. Occorre fare riferimento al DM 108/2022 che specifica le attività formative universitarie per l’ottenimento dei CFU richiesti. 

      3. Chi possiede i 24 CFU può sostituire la formazione universitaria dei 5 CFU?
      Si ritiene di no. Occorre fare riferimento al DM 108/2022 che specifica le attività formative universitarie per l’ottenimento dei CFU richiesti. 

      4. Chi ha superato il concorso ordinario ma viene assunto dal concorso straordinario ai sensi dell’art. 59 comma 9 bis avrà riconosciuti i 5 crediti utili per l’abilitazione?
      Si tratta di procedure distinte, così come sono distinte le finalità del percorso universitario da svolgersi per gli art. 59 comma 9-bis. La certificazione dei 5 CFU è di competenza delle Università. Al momento non è prevista alcuna deroga e in ogni caso sarebbe rimessa all’Università ogni valutazione in merito.