Domanda concorso PNRR: questione del “lodevole servizio” e degli anni di servizio specifico

La domanda di partecipazione ai concorsi PNRR è in scadenza (c’è tempo fino alle 23.59 di domani), tuttavia permangono ancora dei dubbi su specifiche questioni, che cercheremo di chiarire.

TITOLI DI PREFERENZA: il “lodevole servizio”

Molti ci chiedono se questo titolo di preferenza vada flaggato, soprattutto in seguito ad una nota del 4 gennaio a firma di un dirigente del MIM, il dott. Volontè, il quale precisa che per segnare questo titolo di preferenza bisognerebbe essere in possesso di una dichiarazione del Dirigente scolastico che lo attesti.

Tale aspetto è del tutto arcaico, considerato che nella scuola non si prevede la valutazione del servizio, e il Ministero avrebbe dovuto porre rimedio a questa incongruenza già da tempo con una compiuta disciplina, ovvero eliminando normativamente tale “tipologia di preferenza”.

Al massimo, anche nella scuola si può attestare che il servizio sia stato reso senza demerito (ed è già una forzatura) in quanto non sono intervenuti procedimenti disciplinari.

A fronte di questa nota dell’ultima ora del dott. Volontè, che ha ingarbugliato ancor di più le cose, riteniamo plausibile e legittimo che il personale interessato (cioè chi ha prestato servizio nel Ministero dell’Istruzione) debba continuare ad attribuirsi tale precedenza, atteso il parere del 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica (certamente molto più probante di una nota a firma di un non meglio specificato dirigente dott. Volontè) nonché a seguito di quanto previsto da un D.M. n.59 del 3.3.2021, di valore, anche questo, superiore alla “noticina” del dott. Volontè.

TITOLI DI SERVIZIO: quali danno punteggio, quali sono titolo di accesso al concorso e quali danno diritto alla riserva del 30%

  • I servizi che danno punteggio (2 punti per annualità) sono quelli prestati sulla specifica classe di concorso valutati ai sensi del punto C.1 della Tabella di valutazione dei titoli allegata al DM 205/2023 senza limitazioni di tempo; in tal caso il servizio può essere stato svolto nelle scuole statali, paritarie, nei percorsi di istruzione e formazione professionale nonché nei progetti di cui all’art. 1/3 del DL n. 134/2009 e all’art. 5/4-bis del DL n. 104/2013. Si precisa che l’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno.
  • I servizi utili quale requisito d’accesso sono quelli prestati nelle sole scuole statali. Al concorso, infatti, è possibile partecipare anche con il seguente requisito: laurea + tre annualità di servizio, negli ultimi cinque, nelle scuole statali, anche non continuative, di cui almeno una (annualità) nella classe di concorso per la quale si partecipa. Sono validi a tal fine i servizi prestati tra l’a. s. 2018/19 e il 2022/23. I servizi specifici, utilizzati quale titolo d’accesso, sono anche valutati secondo quanto detto nel punto precedente (2 punti per ciascun anno scolastico).
  • La riserva di posti del 30 per cento è a favore di chi ha prestato servizio presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre annualità, anche non continuative, nei dieci anni precedenti. Almeno una di queste annualità dovrà essere specifica nella classe di concorso/tipologia di posto per la quale si concorre. La riserva dei posti, però, si applica solamente nel caso in cui il numero dei posti indicati nel bando, per ciascuna regione sia pari o superiore a quattro. È importante sottolineare come il requisito delle tre annualità di servizio presenti una sostanziale differenza rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso: mentre per fare domanda occorrono i tre anni di servizio negli ultimi 5, per la riserva dei posti bastano i 3 anni negli ultimi 10.