Le ultime novità: percorsi Indire al via, conferma supplenza su posto sostegno e assunzioni idonei concorsi

Giovedì 22 maggio Simone Craparo, Vicecoordinatore Nazionale della Gilda degli Insegnanti, nel corso di una diretta – di cui qui forniamo il LINK – ha fatto il punto sulle ultime novità che riguardano il mondo scuola, di seguito suddivise in 3 argomenti.

1) Percorsi sostegno INDIRE/UNIVERSITA’: entro il 3 giugno l’offerta formativa

Quando saranno pubblicati i bandi per i corsi di specializzazione sul sostegno attraverso il canale Indire?

Nonostante l’emanazione dei decreti attuativi, ad oggi non risultano ancora pubblicati i bandi ufficiali da parte delle Università. Alcuni Atenei, in particolare telematici, hanno iniziato a raccogliere preiscrizioni, ma si tratta di iniziative non ufficiali, in quanto i bandi veri e propri non sono ancora disponibili. Queste preiscrizioni vengono considerate pratiche scorrette, se non ingannevoli, poiché l’accesso ai corsi richiede necessariamente la pubblicazione formale di un bando da parte dell’Università. I bandi dovranno riguardare due categorie principali:

  • Specializzati esteri con titolo non ancora riconosciuto (per i quali non c’è numero chiuso, ma eventuali limiti logistici di capienza);
  • Docenti con almeno tre anni di servizio su sostegno (per cui è previsto un numero chiuso e l’accesso sarà selettivo in base agli anni di servizio svolti negli ultimi cinque).

Qual è lo stato dell’accreditamento delle Università per i corsi Indire?

Le Università stanno completando l’accreditamento in seguito ai decreti attuativi. Non si prevede un accreditamento individuale, ma un provvedimento collettivo da parte del Ministero. Una volta accreditate, le Università potranno procedere alla pubblicazione dei bandi e consentire le iscrizioni. Si sottolinea che, diversamente dal TFA sostegno, non è prevista una selezione nazionale, eccetto che per i docenti con tre anni di servizio, i quali saranno graduati in base all’anzianità.

Chi può partecipare ai corsi Indire in base al riconoscimento del titolo estero?

Potranno accedere solo:

  • i docenti che hanno presentato domanda di riconoscimento nella piattaforma del Ministero entro febbraio 2024 e per i quali saranno trascorsi 120 giorni entro giugno 2024;
  • coloro che hanno avviato un ricorso al TAR contro l’inerzia dell’amministrazione nel rispondere alla domanda, e che intendano rinunciare al ricorso per accedere ai corsi.

Chi ha presentato domanda successivamente, ad esempio a settembre 2024, non potrà partecipare secondo quanto stabilito dal decreto attuale. Il Ministero ha chiarito i requisiti di accesso dei candidati con titolo estero in attesa di riconoscimento con apposite FAQ.

Posso accedere ai corsi Indire con solo due anni di servizio su sostegno?

No. L’accesso è riservato a chi ha almeno tre anni di servizio. Tuttavia, se l’anno scolastico in corso è il terzo, e si sono già svolti almeno 180 giorni di servizio, questo può essere considerato come terzo anno utile.

È più conveniente il TFA decimo ciclo o il corso Indire per chi ha già superato una selezione TFA in passato?

Il corso Indire è al momento l’opzione più accessibile e imminente. Rispetto al TFA:

  • non prevede tirocinio diretto nelle scuole;
  • richiede un numero inferiore di CFU;
  • ha un costo inferiore;
  • è interamente online, senza obbligo di frequenza in presenza.

Rimane però incerto se i titoli conseguiti con Indire avranno lo stesso punteggio nelle GPS rispetto a quelli del TFA. Anche per i triennalisti il numero chiuso è una variabile da considerare.

Posso partecipare ai corsi Indire se il mio terzo anno di servizio è ancora in corso?

L’Allegato B del DM 75/2025 stabilisce che i destinatari dei corsi sono i docenti che, alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione. Chi matura il terzo anno di servizio con l’anno in corso probabilmente verrà inserito nella graduatoria in coda rispetto a chi lo aveva già maturato precedentemente. Sull’argomento il Ministero ha pubblicato la FAQ n°4

È possibile frequentare contemporaneamente i corsi Indire e i percorsi abilitanti da 30 o 60 CFU?

No. Entrambi i percorsi sono a frequenza obbligatoria, quindi non è possibile seguirli contemporaneamente. In passato è stata concessa una deroga per consentire la frequenza simultanea tra TFA sostegno e percorsi abilitanti, ma solo perché i TFA erano già in fase conclusiva. Attualmente non esiste un decreto che consenta la contemporanea frequenza tra corsi Indire e percorsi abilitanti.

2) Conferma supplente su posto sostegno per l’anno scolastico 2025/26

La procedura è disciplinata dal DM n. 32 del 26 febbraio 2025 e si muove su due aspetti: il primo è quello amministrativo, per il quale incombe la scadenza del 31 maggio, termine ultimo entro il quale le famiglie possono presentare richiesta di conferma del supplente in servizio nell’anno scolastico 2024/25, se rientra tra le categorie di personale nominabile; il secondo è il versante giudiziario, con l’intervento dei giudici richiesto da alcuni Sindacati.

Qual è l’aggiornamento più recente sul ricorso al TAR Lazio riguardante la continuità didattica?

Il giudice del TAR Lazio ha concluso l’audizione delle parti, raccogliendo le memorie depositate da tutti gli intervenuti. Il ricorso, promosso dall’organizzazione sindacale GILDA-UNAMS con la FLC-CGIL e supportato anche da alcune associazioni genitoriali in opposizione, contesta il nuovo sistema che introduce una precedenza assoluta per la riconferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie.

Attualmente non è stata ancora pubblicata l’ordinanza del TAR. Tuttavia, secondo quanto riferito dal legale coinvolto, il giudice si è riservato di emettere un’ordinanza che potrà essere:

  • sospensiva, in attesa della decisione di merito;
  • oppure autorizzativa, consentendo la prosecuzione del sistema contestato in attesa del giudizio di merito, previsto per settembre.

Per quanto riguarda la questione del completamento delle ore per i docenti che, assunti su posto completo, dovessero ritrovarsi con un numero inferiore di ore, sembrano invece esserci delle novità. Inizialmente sembrava che si potesse essere riconfermati solo per le ore effettivamente assegnate (es. 11 ore), ma nuove indiscrezioni dell’ultima ora suggeriscono che la riconferma avviene a livello di scuola, e quindi si potrà ottenere una cattedra intera se le condizioni lo consentono. ATTENZIONE: si tratta di disposizioni che dovranno ancora essere confermate.

L’accettazione della riconferma non è obbligatoria: si potrà rifiutare anche dopo averla inizialmente accettata, in fase di compilazione delle 150 preferenze. Tuttavia, per avere maggiori possibilità di riconferma, sarà necessario inserire l’intera provincia, con il rischio che, in caso di mancata riconferma, si venga assegnati a sedi non desiderate nei successivi turni, comprese quelle meno accessibili.

Chi non ha ottenuto la continuità didattica verrà scavalcato da chi l’ha ottenuta?

La precedenza data ai docenti riconfermati sulla stessa scuola non comporta automaticamente uno “scavalcamento” nel diritto a ottenere un incarico, ma influisce sull’assegnazione delle sedi. Dopo le immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, il sistema di gestione delle supplenze (INS) simulerà l’assegnazione per tutti i docenti.

Coloro che hanno ricevuto la richiesta di continuità didattica da parte dei genitori verranno riconfermati solo se avrebbero comunque ottenuto un incarico al termine di questa simulazione. Tuttavia, non è ancora chiaro se questo debba avvenire esclusivamente su posti di sostegno o su qualsiasi cattedra disponibile.

I docenti confermati saranno assegnati con precedenza assoluta alla medesima cattedra dell’anno precedente, e tali cattedre verranno poi escluse dal sistema di assegnazione generale, limitando le possibilità per altri candidati.

Se accetto la conferma sul sostegno e poi vengo chiamato per il ruolo, posso rinviare la presa di servizio?

No. Se si riceve la proposta di immissione in ruolo, la presa di servizio non può essere rinviata, salvo casi molto specifici previsti dalla normativa (es. altra prova selettiva nella stessa amministrazione). Da quest’anno, il docente ha cinque giorni di tempo per accettare o rifiutare il ruolo, dopodiché dovrà assumere servizio.

Il DM 32/2025 parla di disponibilità al 31 agosto o di assegnazioni?

Il punto 5 dell’articolo 2 del DM 32/2025 fa riferimento alle disponibilità al 31 agosto, non alle assegnazioni. Questo passaggio è fondamentale perché determina i posti che possono essere oggetto di riconferma per la continuità didattica sul sostegno. Le assegnazioni provvisorie, infatti, vengono effettuate principalmente su cattedre al 30 giugno, mentre le immissioni in ruolo si riferiscono ai posti al 31 agosto. Nell’estate 2025, le operazioni seguiranno il seguente ordine:

  1. Immissioni in ruolo al 31 agosto;
  2. Mini Call Veloce;
  3. Immissioni in ruolo da GPS;
  4. Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni (prevalentemente su cattedre al 30 giugno).

Solo dopo tutte queste operazioni, si procederà con l’eventuale conferma sul sostegno per il primo turno delle GPS. Tuttavia, le disponibilità residue al 31 agosto saranno estremamente limitate, rendendo difficile attuare in modo esteso il meccanismo della continuità.

3) Concorsi PNRR docenti: graduatorie e novità assunzioni

Quali aggiornamenti ci sono sul concorso PNRR 1?

Il concorso PNRR 1 è in fase avanzata, ma si registrano ritardi significativi. Il bando è stato pubblicato tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e, a questo punto, i candidati avrebbero dovuto già disporre delle graduatorie definitive. In alcune regioni si stanno pubblicando gli esiti della valutazione dei titoli, in particolare per i posti di sostegno. È previsto un aumento del 30% del numero di posti disponibili, ma manca ancora il decreto attuativo relativo a tale ampliamento.

La fase di immissione in ruolo estiva dovrebbe prevedere l’assunzione dei vincitori del concorso PNRR 1, che avranno priorità assoluta rispetto agli idonei degli altri concorsi, compresi quelli del concorso 2020. Gli idonei potranno essere assunti solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti i vincitori del PNRR.

I vincitori del concorso ordinario 2020 rientrano nel PNRR 1?

Sì. I vincitori del concorso ordinario 2020 rientrano nel novero dei candidati del concorso PNRR 1 e hanno precedenza assoluta sugli idonei PNRR 1. Tuttavia, si fa presente che i vincitori del 2020 sono ormai pochi. Gli idonei del 2020, invece, non hanno precedenza e potranno essere assunti solo dopo l’assegnazione dei posti ai vincitori PNRR 1.

Chi viene assunto da Call Veloce o altre procedure a tempo determinato può differire la presa di servizio?

No, chi viene assunto tramite Call Veloce con contratto a tempo determinato non può ricorrere all’aspettativa per altro incarico (art. 47 CCNL). Invece, in caso di assunzione a tempo indeterminato, è possibile accettare un altro incarico, ma solo se si sono già superati l’anno di prova e formazione. L’anno scorso, infatti, fu specificato che non era possibile accedere a nuovi incarichi per chi era stato assunto ma non aveva ancora superato l’anno di prova.

Le graduatorie del PNRR 1 saranno pubblicate integralmente e utilizzabili per assunzioni senza limiti temporali?

Attualmente non esiste una graduatoria completa pubblica del concorso PNRR 1. Sono stati resi noti solo i nomi dei vincitori, il che rappresenta un’anomalia per un sistema trasparente. Il Parlamento ha già ricevuto sollecitazioni affinché venga pubblicata l’intera graduatoria, ma al momento non c’è certezza su quando e come questo avverrà.

Si prevede un aumento del 30% del numero dei vincitori, e in futuro tutti i candidati idonei dei vari concorsi, incluso il PNRR 1, verranno inseriti in una nuova graduatoria regionale unificata. Questa graduatoria, ancora in fase di definizione normativa, sarà un sistema ibrido tra diverse graduatorie concorsuali e servirà a coprire i posti rimasti liberi.

Non sarà, tuttavia, una graduatoria ad esaurimento, bensì una lista strutturata per coprire posti vacanti non assegnati ai vincitori dei singoli concorsi. Si resta in attesa dei relativi decreti attuativi per chiarire l’intero meccanismo.

FONTE: “Orizzonte Scuola”
24/5/2025