Bonus continuità docenti: bisogna presentare domanda? I chiarimenti
Negli ultimi giorni alcune testate hanno diffuso informazioni errate sul cosiddetto bonus continuità 2024/25, suggerendo ai docenti di presentare domanda entro il 18 agosto per ottenerlo.
Si tratta di una notizia fuorviante: non esiste alcuna procedura da attivare individualmente.
Il compenso per la continuità didattica non è un reale bonus, ma una risorsa economica stanziata attraverso il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) e assegnata direttamente alle scuole che soddisfano determinati criteri.
Non è da richiedere: il chiarimento sul bonus continuità
Per l’anno scolastico 2024-2025 sono stati destinati 29 milioni di euro, così ripartiti:
| Finalità | Importo assegnato |
|---|---|
| Agenda SUD | 6 milioni € |
| Piccole isole | 3 milioni € |
| Valorizzazione professionalità docenti (continuità didattica) | 20 milioni € |
Tuttavia, questi 20 milioni non sono distribuiti a tutte le scuole, ma come si evince dal Decreto Ministeriale e dal relativo Allegato A solo a quelle con:
- alto tasso di dispersione scolastica
- disagi socio-economici
- elevata presenza di alunni stranieri
- forte ricambio del personale docente negli ultimi 3 anni
Chi ha diritto al compenso e come avviene l’erogazione nelle scuole
La contrattazione integrativa d’istituto è il meccanismo con cui viene stabilita l’attribuzione del compenso per la continuità. Le scuole ricevono i fondi in proporzione al numero di docenti (a tempo determinato o indeterminato) che hanno prestato servizio continuativo negli ultimi tre anni scolastici nella stessa istituzione. Il compenso può essere riconosciuto anche a:
- docenti che hanno cambiato classe ma non scuola
- docenti rientrati dopo un trasferimento per soprannumerarietà
In caso di mancato utilizzo integrale delle risorse per la finalità prevista, queste possono essere rinegoziate per altri usi tramite nuova contrattazione. Le scuole beneficiarie sono solo alcune centinaia, identificate ad inizio anno scolastico con il CCNI sul FMOF (art. 7, commi 4 e 5).
Il compenso è quindi definito a livello locale, all’interno delle trattative tra RSU e dirigenza scolastica, senza necessità di alcuna domanda o scadenza specifica.
FONTE: “Scuolainforma”
ARTICOLO DI: Claudia Scalìa
18/7/2025

