Minicall veloce: istruzioni per l’uso

In vista dell’apertura avvenuta il 14 agosto alle ore 10 per la presentazione delle domande per la così detta mini call veloce, è bene sottolineare alcuni aspetti che potrebbero risultare controversi.

Infatti, contrariamente a quanto si crede spesso, le nomine da mini call non seguono le stesse regole delle usuali nomine e nemmeno quelle della fase provinciale I fascia sostegno GPS.

La procedura è la seguente:

  • I docenti inseriti in una I fascia GPS di una provincia che non risultano in nessun modo rinunciatari di una nomina provinciale (vale anche il caso in cui oltre a non vedersi accontentati nella scelta di una sede, sono rimaste sedi disponibili diverse da quelle indicate nella domanda), hanno tempo dalle 10.00 del 14 agosto alle 9.00 del 19 agosto per fare domanda nelle province di un’unica regione anche diversa da quella di inserimento GPS
  • Sulla base delle domande pervenute, i vari USR stileranno una graduatoria per le varie province di loro competenza e le assegneranno ai richiedenti in base al loro punteggio.

Fin qui tutto normale in piena linea con le altre tipologie di nomina.

Ma è qui che il discorso cambia.

Infatti, nelle usuali nomine in ruolo a questo punto scatterebbe la fase 2 per la scelta della sede e un docente dovrebbe procedere alla scelta di alcune preferenze, con la sola conseguenza di venir escluso dalla graduatoria in questione, ma di poter esser ripescato dalle GPS per nomine di supplenza.

Per la mini call questo non vale.

Infatti sia nel DM 111/24 (ART 4 comma 8) che nella circolare delle supplenze 2025 viene espressamente detto:

Per i docenti di cui al comma 6 (mini call), l’assegnazione di una provincia indicata nella domanda comporta l’accettazione della sede che verrà successivamente individuata nella provincia stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS, nonché la possibilità di partecipare alle procedure di cui all’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale. La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste) consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale e la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale.

In altre parole, una volta assegnata la provincia non si può più tornare indietro.  

Solo nel caso in cui la domanda non andasse a buon fine, in quanto non in posizione utile per riceve una nomina in una delle province scelte, il sistema consentirà di ritornare al punto di partenza e accettare eventuali supplenze.

Con questa precisazione, una volta che la provincia è stata assegnata ad uno dei richiedenti, scatta la fase 2 con la scelta delle sedi.

Anche qui si hanno 5 giorni per confermare la scelta pena la decadenza che comporta l’impossibilità di prendere qualsivoglia supplenza in corso d’anno.

Occorre quindi procedere oculatamente nella scelta delle province di una regione (se non si è soddisfatti si può tornare indietro) e, se individuati, mettere tutte le sedi disponibili per evitare di essere dichiarati rinunciatari.

FONTE: Antonio Antonazzo
Direttivo Nazionale Gilda