Requisiti per la partecipazione al TFA sostegno nella fase transitoria del dl 36/22 (fino al 31 dicembre 2024)

Il DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, oltre a ridefinire il sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria, prevede una fase transitoria per l’accesso al TFA sostegno sino al 31 dicembre 2024.

In un precedente articolo si è parlato dell’accesso al TFA per coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Ora andiamo a ricordare i requisiti ordinari per fare la domanda di ammissione alle selezioni del TFA:

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola primaria e dell’infanzia, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione. 

Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

In definitiva, possiamo affermare quanto segue:

  1. sino al 31/12/2024 accedono direttamente (quindi senza svolgere le prove d’accesso) ai percorsi di TFA sostegno i docenti (di ruolo e non) con tre anni di servizio negli ultimi cinque, in possesso dell’abilitazione e (dovrebbe essere “o”) del titolo di studio valido per l’insegnamento;
  2. sempre sino al 31/12/2024 (e, naturalmente, anche successivamente alla fase transitoria) restano vigenti i sopra riportati requisiti d’accesso “ordinari” e l’esonero dai test d’accesso dei docenti ammessi in soprannumero;
  3. sino all’a.s. 2024/25, il requisito per gli ITP è il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso;
  4. successivamente all’a.s. 2024/25, i requisiti d’accesso per i docenti ITP saranno l’abilitazione per la specifica classe di concorso oppure laurea (o diploma AFAM di di primo livello, ovvero titolo equipollente o equiparato) più 24 CFU (o, in alternativa ai 24 CFU, abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione;
  5. dal 1° gennaio 2025 termina la fase transitoria, per cui non è più previsto quanto riportato nel punto 1 sopra riportato.