Arriva Pasqua… e i percorsi INDIRE sono ancora in stallo

Corsi sostegno INDIRE: tutto tace sui tanto attesi Decreti Attuativi senza i quali i due percorsi di specializzazione previsti dal DL 71/2024 art. 6 e 7 non possono prendere il via.

Nei giorni scorsi sono state tante le previsioni sulla data di pubblicazione dei testi: i Decreti vedranno la luce presto e in tantissimi potranno conseguire il titolo di specializzazione necessario per inserirsi nelle GPS sostegno I fascia e aspirare al ruolo, anche se i dubbi che purtroppo ad oggi ci sono creano una forte ansia per i diretti interessati.

Titolo specializzazione INDIRE non dovrebbe essere un titolo universitario

Tra i tanti interrogativi resta quello in merito al valore che verrà dato al titolo di specializzazione conseguito attraverso i corsi sostegno gestiti direttamente da INDIRE e non dalle università: abbiamo visto in più occasioni che non si tratterà di un titolo universitario e sarà spendibile solo all’interno del sistema scolastico italiano.

Per cercare di creare un clima di ottimismo e per non fomentare l’ansia di questi giorni, ci è sembrato interessante riportare il commento di una docente che ha conseguito il titolo estero non ancora riconosciuto e che attraverso i corsi sostegno INDIRE potrà finalmente risolvere la propria situazione: ‘ma non facciamoci prendere dall’ansia, una volta che siamo tutti di ruolo cosa importa se la specializzazione INDIRE non è un titolo universitario’? 

Il titolo di specializzazione sul sostegno non è valutabile in base al CCNI 2025/28

In effetti, la docente potrebbe avere ragione: al momento, in base a quanto stabilito dal nuovo CCNI 2025/28il titolo di specializzazione su sostegno non dà nessun punteggio, né per la mobilità né nella graduatoria interna di istituto. Nella nota 11bis, relativa sia alla sezione A3 – punto B – della Tabella A sia alla sezione B2 – punto C – della Tabella B, leggiamo quanto segue: “Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt. 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio”.

Pertanto, il titolo di specializzazione su sostegno non è valutabile poiché non può essere considerato titolo generale aggiuntivo in quanto valido per l’accesso ai ruoli.

FONTE: “Scuolainforma”
ARTICOLO DI: Lara Sardi
18/4/2025