Nuovi congedi parentali 2025/2026: guida alle novità per il personale della scuola
Le recenti disposizioni normative, tra cui le Leggi di Bilancio 2025 e 2026 e il CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, hanno introdotto cambiamenti significativi nella disciplina dei congedi parentali. Queste misure mirano a migliorare l’equilibrio tra vita professionale e vita privata, offrendo una retribuzione più elevata nei primi mesi di astensione dal lavoro.
Le principali novità retributive
Il quadro generale dei congedi parentali ha subito un potenziamento delle indennità per i primi tre mesi di utilizzo, a patto che vengano fruiti entro il sesto anno di vita del bambino:
- Secondo mese: la retribuzione è stata portata stabilmente all’80% (misura inizialmente prevista solo per il 2024 e ora resa permanente).
- Terzo mese: anche per il terzo mese la retribuzione sale dal 30% all’80%.
Specificità per il personale scolastico
Grazie alle clausole migliorative del contratto di settore (CCNL), il personale della scuola gode di un trattamento economico di maggior favore rispetto alla normativa generale.
Riepilogo della retribuzione (valido dal 2025)
| Periodo di congedo | Entro i 6 anni del bambino | Dai 7 ai 14 anni del bambino |
| Primo mese | 100% +2 | 100% +2 |
| Secondo mese | 80% +2 | 30% +2 |
| Terzo mese | 80% +2 | 30% +2 |
| Restanti 6 mesi | 30% +1 | 30% +1 |
Durata e ripartizione tra i genitori
Secondo le modifiche del D. Lgs. n. 105/2022, i genitori hanno diritto a complessivi 9 mesi indennizzati (rispetto ai precedenti 6) da fruire entro i 14 anni del bambino:
- Alla madre: 3 mesi indennizzabili non trasferibili.
- Al padre: 3 mesi indennizzabili non trasferibili.
- Periodo comune: ulteriori 3 mesi indennizzabili spettanti a entrambi i genitori in alternativa tra loro.
In totale, i genitori possono fruire complessivamente di 10 mesi di congedo (che possono diventare 11 se il padre ne utilizza almeno 3), ma solo 9 mesi sono coperti da indennità economica.
[!IMPORTANT] Esclusioni e limiti temporali * L’incremento all’80% per il secondo e terzo mese si applica solo per i figli di età inferiore ai 6 anni. * Le nuove retribuzioni non si applicano se il periodo di congedo di maternità o paternità è terminato entro il 31 dicembre 2024. * Sono esclusi i congedi terminati entro il 31 dicembre 2023.
Fonte: Federazione Gilda-Unams
In allegato Scheda di sintesi con tutti i dettagli ed esempi pratici.

