Permessi retribuiti 3+6: un diritto contrattuale inviolabile, non una concessione
Nonostante siano passati 30 anni dall’introduzione della normativa sui permessi retribuiti per motivi personali o familiari, si registrano ancora tentativi di limitazione da parte di alcuni Dirigenti Scolastici. È bene ribadire che per i docenti di ruolo il diritto ai 3 giorni di permesso + 6 giorni di ferie convertiti è un pilastro del CCNL che non prevede discrezionalità datoriale.
L’evoluzione normativa: dal 1995 al 2021
L’istituto dei permessi ha radici profonde e i successivi rinnovi contrattuali (fino al CCNL 2019-2021) ne hanno confermato la validità:
- Docenti di Ruolo: Hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno. In aggiunta, possono fruire di ulteriori 6 giorni di ferie durante le attività didattiche che, se richiesti per motivi personali o familiari, cambiano natura giuridica e diventano a tutti gli effetti permessi retribuiti. In totale: 9 giorni garantiti.
- Docenti Supplenti (30/06 e 31/08): Con l’ultimo contratto hanno ottenuto il diritto ai 3 giorni di permesso retribuito (art. 35, comma 12), ma per loro non è prevista l’estensione automatica dei restanti 6 giorni.
Il mito della discrezionalità del Dirigente
Un punto fermo, confermato anche dall’ARAN (si veda la nota disponibile QUI), è che questi giorni non sono soggetti alla valutazione del Dirigente Scolastico. Se richiesti per motivi personali o familiari, il DS non può sindacare il motivo né subordinare il permesso a esigenze organizzative (come la sostituzione).
Il SIDI (Sistema Informativo del Ministero) riconosce ufficialmente questa procedura tramite il codice PE03 “PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI”.
L’autocertificazione e il dovere di specifica
Il diritto si esercita tramite domanda del dipendente e può essere documentato anche mediante autocertificazione.
- Cosa dichiarare: È sufficiente indicare che il permesso è richiesto per “motivi personali o familiari”.
- Attenzione alla genericità: Una recente ordinanza della Cassazione (n. 12991/2024) ha ricordato che la motivazione non deve essere eccessivamente vaga (es. “devo uscire città”). Pur non potendo il DS entrare nel merito, il docente deve fornire una descrizione sufficiente a ricondurre l’esigenza alla sfera personale o familiare.
Perché è un diritto “acquistato”
Questi permessi non sono un “regalo”. Nella contrattazione collettiva vige il principio di contropartita: per ottenere questi benefici normativi (i permessi), i lavoratori hanno storicamente rinunciato a una parte di potenziali aumenti economici. Pertanto, negare un permesso equivale a sottrarre un beneficio che la categoria ha già “pagato” in termini stipendiali.
La battaglia sindacale contro le interpretazioni restrittive
Nel 2019, una nota unilaterale dell’ARAN tentò di restringere questo diritto. I sindacati (Gilda, FLCGIL, CISL, UIL e SNALS) manifestarono un totale dissenso. È possibile leggere la lettera unitaria dei sindacati QUI. Da allora, numerosissime sentenze (Tribunali di Milano, Torino, Taranto, Ferrara, ecc.) hanno costantemente dato ragione ai docenti, confermando la natura di diritto pieno dei 3+6 giorni.
Cosa fare in caso di diniego?
Se il Dirigente Scolastico nega il permesso:
- Esigere una risposta scritta e motivata.
- Contattare immediatamente la sede della Gilda degli Insegnanti per valutare l’invio di una diffida o il ricorso al Giudice del Lavoro.
Fonte: Orizzonte Scuola

