Chiarimenti su alcuni aspetti della domanda di partecipazione al concorso PNRR

Pubblichiamo le risposte a due quesiti che ci sono stati posti in questi giorni dai nostri iscritti e che pensiamo possano avere rilevanza generale.

I Concorso docenti su posti di sostegno: qual è il titolo di specializzazione da flaggare
Molti docenti con specializzazione sul sostegno che partecipano al concorso ci chiedono quale sia il titolo corretto da flaggare in domanda. Quello che deriva dal DM 249/2010 o del DM 92/2019?
Ecco la risposta:

  • Chi possiede una specializzazione sul sostegno dovrà flaggare il DM 249/2010 se ha conseguito il titolo di sostegno nel I, II e III ciclo del TFA il cui accesso era consentito solo ai docenti abilitati.
  • Invece flaggherà il DM 92/2019 chi ha conseguito il titolo di sostegno dal IV ciclo del TFA fino ad oggi, ovvero da quando è stato consentito l’accesso anche ai docenti in assenza di abilitazione e in possesso della laurea con i 24 cfu o dei 3 anni di servizio.

RIASSUMENDO:
◾ TFA conseguito negli anni accademici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 o 2022-2023 (DM 92/2019)
◾ TFA conseguito ante 2018-2019 (DM 249/2010)

II Candidato in possesso sia dei 24 CFU che dei 3 anni di servizio: quale titolo di accesso scegliere?
Sono tanti i candidati in possesso di due dei requisiti di accesso, ossia laurea + 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e tre anni di servizio negli ultimi cinque (un anno deve essere specifico, gli altri due possono essere anche in altro grado).

E allora, nella compilazione della domanda, quale requisito scegliere?
Il bando nulla dice in proposito, ci si chiede tuttavia quale sia la differenza nell’indicare l‘uno o l’altro titolo di accesso
1) riguardo il successivo percorso abilitante nell’anno di prova e
2) in termini di riflesso sul punteggio nella Graduatoria di Merito

  1. Il Regolamento, dm n. 205 del 26 ottobre 2023,  che disciplina i concorsi banditi nell’ambito delle procedure PNRR afferma “All’esito della procedura, ai candidati inseriti a pieno titolo privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, e dall’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 59/2017 sulla formazione iniziale degli insegnanti, come modificato dal DL 36/2022 della riforma Bianchi. Si tratta dei passaggi normativi che, esplicitati poi dal DPCM 4 agosto 2023, individuano i percorsi abilitanti destinati ai vincitori di concorso
  • Percorso di 30 CFU (All. 2 DPCM 4 agosto 2023)
    destinato a vincitori di concorso che vi hanno avuto accesso per aver svolto servizio di insegnamento per almeno 3 anni negli ultimi 5, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso (…)
  • Percorso di 36 CFU (All. 5 DPCM 4 agosto 2023)
    destinato ai vincitori di concorso cui hanno avuto accesso grazie al possesso dei 24 cfu nelle discipline antro-psico-pedagogiche (conseguiti entro 31/10/2022).

Anche se non esplicitato nel bando, si può quindi dedurre che la scelta di accedere con laurea + 24 CFU oppure 3 anni di servizio avrà ripercussioni sul percorso abilitante, come segue:

  • Accedendo con 3 anni negli ultimi 5 di cui almeno uno specifico: percorso abilitante da 30 CFU
  • Accedendo con i 24 CFU conseguiti entro il 31-10-2022: percorso abilitante da 36 CFU
  • Per quanto riguarda invece il punteggio nella GM del concorso inserire il requisito dei 3 anni negli ultimi 5 piuttosto che quello dei 24 CFU non comporta alcuna differenza.